Da venerdì 15 ottobre il Green pass diventa obbligatorio nei posti di lavoro pubblici e privati. Ma come vengono effettuati i controlli e cosa rischia chi ne è sprovvisto? Le risposte arrivano direttamente e in modo molto chiaro dal sito del governo.

Per quello che riguarda le verifiche all’ingresso dei posti di lavoro "Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro - si legge nelle faq - definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente".

Anche sulle sanzioni le risposte sono molto chiare, come si legge ancora sul sito del governo, "è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta". Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green pass, "il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore". Oltre alla retribuzione, "non sarà più versata al lavoratore senza Green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio".

Per quello invece che riguarda le sanzioni che rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge, sul sito si legge “Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro".


Di seguito le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass in ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi:

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223


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